PRODUZIONE DOCUMENTALE LACUNOSA: la CTU Contabile e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p. sono ammissibili?

 

Se il rapporto di conto corrente non è contestato nella sua esistenza, la ctu contabile e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono ammissibili anche in caso di produzione documentale lacunosa ed insufficiente per ragioni non imputabili al correntista. Commento dell’Avv. Francesco Roli alla Sentenza emessa dalla Suprema Corte n. 5091 del 15.3.2016

 

CTU contabile esplorativaLa sentenza analizzata e commentata dall’Avv. Francesco Roli, emessa nell’ambito di un procedimento instaurato dal correntista per contestare la nullità di clausole contrattuali del rapporto di conto corrente e per ottenere l’accertamento del diritto di ripetizione delle somme indebitamente versate all’istituto di credito in costanza di rapporto, merita particolare attenzione, nonché una speciale menzione nel novero dei provvedimenti giudiziali costituenti la giurisprudenza in materia bancaria, avendo la stessa sancito un principio essenziale a tutela dei correntisti ed allo stesso tempo sanzionatorio della condotta reticente ed ostruzionistica degli istituti bancari.

 

In particolare la Suprema Corte, cassando recisamente le pronunce di primo e secondo grado, che avevano negato l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio – ritenendola esplorativa – per presunta insufficienza della documentazione versata in giudizio dal correntista, ha sancito a chiare lettere come la CTU contabile (ed eventualmente l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) debba essere concessa – in controversie aventi ad oggetto l’accertamento della legittimità delle condizioni contrattuali disciplinanti rapporti di conto corrente e la relativa applicazione – purché:

 

1) non sia contestata dalla banca l’esistenza effettiva del rapporto obbligatorio;

 

2) il correntista abbia ottemperato al proprio onere probatorio producendo in giudizio tutta la documentazione in suo possesso, eventualmente richiesta, anteriormente alla contestazione giudiziale del rapporto di conto corrente, alla banca; non riveste importanza, pertanto, la natura parziale di tale documentazione, ma solamente la rilevanza della stessa ai fini delle domande svolte dal correntista;

 

3) la documentazione prodotta da parte correntista non sia da ritenersi irrilevante.

 

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Gli ermellini fondano la motivazione della decisione in commento evidenziando come la CTU contabile non possa essere negata e dichiarata esplorativa, senza che il Giudice di merito abbia a dimostrare che la documentazione esibita e prodotta dal correntista presenti un carattere irrilevante, elemento non certo caratterizzante i contratti e gli estratti conto relativi al rapporto contestato prodotti in giudizio dal correntista, seppur non nella loro completezza.

 

La Corte ricorda, altresì, a tutti gli operatori del diritto e agli istituti bancari come in capo all’istituto di credito sussista sempre, ex art. 263 e ss. c.p.c., il dovere di rendiconto in favore del correntista, il quale, previa opportuna istanza formulata ai sensi dell’art. 119 Testo Unico Bancario ha diritto di ricevere dalla Banca, nei limiti temporali di legge, tutta la documentazione e l’informativa di rendiconto relative al rapporto intercorrente con l’istituto di credito.

 

Per una approfondita analisi del provvedimento in commento si invita a visionare e ascoltare il prezioso contributo dell’Avv. Francesco Roli nel Video (11:38) qui sotto:

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Centro Anomalie Bancarie
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