Interessi moratori: nozione, funzione e rilevanza ai fini della verifica dell’usurarietà dei contratti di apertura di credito e finanziamento

interessi moraL’Avv. Francesco Roli, nel presente approfondimento audio-video, analizza gli interessi moratori focalizzando l’attenzione sulla loro definizione/natura, nonché sulla applicabilità, agli stessi, della normativa anti-usura.

In particolare gli interessi moratori possono definirsi come clausola penale prevista nei contratti di erogazione di credito volta a garantire un risarcimento anticipato alla Banca in caso di inadempimento del soggetto finanziato. In altre parole consistono in una remunerazione garantita alla banca nell’ipotesi in cui il correntista/mutuatario, ritardando od omettendo il pagamento di determinate somme alle scadenze preordinate o nelle ipotesi contrattualmente previste, si renda inadempiente ai propri doveri/obblighi contrattuali.

Nonostante la corrente dottrinale, giurisprudenziale (ex multis Tribunale di Milano, Sez. VI) ed istituzionale (Istruzioni Banca d’Italia) minoritaria che ritengono, in aperto contrasto con la normativa vigente sul punto (L. 108/96, art.  644 c.p., L. 24/2001) con la chiara ed evidente ratio legis alla base della stessa (si vedano gli interessantissimi richiami effettuati dall’Avv. Roli alla relazione Senato n. 4941 accompagnatoria al disegno di legge relativo alla L. 24/2001, pag. 6) e con la giurisprudenza maggioritaria, di non poter considerare gli interessi moratori al fine di accertare la natura usuraria dei rapporti di concessione di credito, la legge è chiarissima sul punto e non lascia spazio a fraintendimenti.

 

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La L. 108/96, riformando l’art. 644 c.p., la Legge n. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. 108/96), e la di essa relazione Senato di cui si è innanzi fatto richiamo, sanciscono senza dubbio alcuno che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, nonché che commette reato di usura “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”. La relazione Senato precisa, ancor più chiaramente, che il momento rilevante ai fini della verifica circa l’usurarietà del contratto è quello della promessa/pattuizione “di un tasso di interesse sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”, eliminando, pertanto, ogni e qualsivoglia incertezza circa l’assoluta legittimità della comparazione tra interessi di mora e tasso soglia d’usura ai fini di accertare l’usurarietà dei rapporti obbligatori di finanziamento.

Infatti, poiché le disposizioni di legge, nell’individuare gli elementi da tenere in considerazione per l’accertamento dell’usurarietà dei contratti, non pongono alcuna limitazione ai soli interessi, comprendendo testualmente anche le remunerazioni a qualsiasi titolo e i vantaggi usurari, gli interessi moratori, nella loro accezione di clausola penale/remunerazione risarcitoria, rientrano a pieno titolo nel novero degli elementi da computare al fine di determinare il costo del finanziamento da confrontare con il tasso soglia d’usura. Sul punto l’Avv. Roli prosegue evidenziando, altresì, come il tasso soglia da tenere in considerazione sia uno soltanto, ovverosia quello ricavato dal T.E.G.M. rilevato trimestralmente maggiorato della sua metà o di un quarto + 4 punti percentuali, a far data dal III trimestre 2011; nessuna rilevanza può, infatti, assumere il c.d. tasso soglia di mora (che prevede la nota maggiorazione del T.E.G.M. di 2,1 punti percentuali da utilizzare come base di calcolo del tasso soglia secondo le modalità innanzi descritte) trattandosi di una “invenzione” della Banca d’Italia scevra di alcun sostegno e fondamento giuridico e normativo.

L’Avv. Roli, infine, conclude il contributo svolgendo un excursus sulla giurisprudenza più recente in materia, analizzando i distinti orientamenti, favorevoli ed avversi ai correntisti/mutuatari; in particolare vengono richiamate la Sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 20.9.2014 e l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 28.11.2014 (rilevante per aver compreso, tra gli oneri e remunerazioni da considerare nel calcolo del T.A.E.G. da confrontare con il tasso soglia d’usura, anche la commissione di estinzione anticipata, essendo la stessa una remunerazione prevista in favore del creditore).

 

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Centro Anomalie Bancarie
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