L’obbligo di indicazione del TAEG decorre dalla data di entrata in vigore della legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l’obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato.

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Accade spesso di porsi la domanda se la mancanza del TAEG nei contratti stipulati in data anteriore alla famosa Delibera CICR 4/3/2003 costituisca o meno una irregolarità dei contratti stessi con conseguente applicazione delle sanzioni previste per legge.

 

Quando le banche si vedono contestata tale irregolarità, la risposta è sempre la stessa: poiché il contratto è stato stipulato in data anteriore alla Delibera CICR 4/3/2003 non sussiste alcuna irregolarità poiché l’obbligo di indicazione del TAEG deriva dalla Delibera CICR 4/3/2003 e dalla Circolare esplicativa di Banca D’Italia del 25 luglio 2003.

 

In realtà, come spiega nel dettaglio l’Avv. Roli nel video che si invita a guardare in fondo alla pagina, il contenuto della Delibera CICR e della menzionata Circolare di Banca D’Italia, pur dettando una serie di norme aventi lo scopo di dare trasparenza alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari, non devono essere considerate come le disposizioni da cui tare origine l’obbligatorietà dell’indicazione del TAEG.

La suddetta obbligatorietà, infatti, la si può desumere dagli artt. 2 e 4 della Legge 154/1992, i quali recitano le seguenti parole:

“Art. 2 – Pubblicità
1. Gli enti e i soggetti di cui all’art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell’elenco allegato alla presente legge e per quelle

[…]”

 

“Art. 4 – Contenuto dei contratti
1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. […]”

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E’ ben vero che nell’ART. 4 non si parla esplicitamente del TAEG, ma del “tasso di interesse”. Ma è vero anche che si parla di ” ogni altro prezzo e condizione praticati”. Ergo, il tasso di interesse a cui fa riferimento il suddetto articolo non può che essere il tasso di interesse effettivamente praticato.

 

Il contenuto di questi due articoli vengono poi nuovamente riprodotti nell’art. 117, comma 4 del TUB.

 

La sanzione conseguente alla mancata indicazione del TAEG è prevista dall’art 5 della legge 154/1992 nonché nell’art. 117 TUB, comma 7.

 

 

GUARDA IL VIDEO DELL’AVV. FRANCESCO ROLI (16 MINUTI) E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SULL’ARGOMENTO (clicca sulla foto)

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